Diritti LGBT, matrimonio gay, famiglie arcobaleno…  Dal 2016 anche l’Italia ha una legge che prevede le unioni civili, ovvero un’unione che riconosce giuridicamente la coppia formata da persone dello stesso sesso, riconoscendone, davanti allo Stato, diritti e doveri. In pratica, è un’istituzione simile, ma non uguale, al matrimonio, che tutela anche i diritti LGBT.
Ecco in cosa consistono le unioni civili e a che punto siamo con i diritti LGBT.

Cosa rappresenta la sigla LGBT?

I diritti per le persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender (diritti LGBT), fanno parte del più ampio spettro dei diritti umani e dei diritti civili. Ad agosto 2017 l’omosessualità è reato in 72 paesi al mondo (nel 2006 il numero era di 92). Di questi 72, 45 paesi condannano anche i rapporti omosessuali tra due donne, oltre che quelli tra due uomini e in 8 di questi è prevista anche la pena di morte.
Ad agosto 2017, 23 fra paesi e dipendenze al mondo, prevedono il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso e 23 altri tipi di unioni civili, inclusa l’Italia.

La situazione in Europa riguardo i diritti LGBT

L’appartenenza all’Unione europea di alcuni degli stati, non solo esige l’abrogazione delle legislazioni persecutorie degli omosessuali, ma, con il Trattato di Amsterdam, esige l’approvazione di legislazioni che regolamentano la questione.
Il primo Stato a tutelare i diritti LGBT e riconoscere il matrimonio tra individui dello stesso sesso, è stato l’Olanda, nel 2001. A ruota son seguiti: il Belgio, la Spagna, la Norvegia, l’Islanda, la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Lussemburgo, l’Irlanda, la Finlandia e la Danimarca. Nel 2019, il matrimonio gay sarà possibile anche a Malta e in Austria. In Italia, dal 2016 è riconosciuta l’unione civile, una sorta di tutela della coppia, che però non equivale al matrimonio.

Nel giugno 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la validità del matrimonio egualitario, in tutti i paesi membri “ai sensi della libera circolazione delle persone”.

Diritti LGBT: un passo in avanti per l’Italia

In Italia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è riconosciuto legislativamente (seppur non vi sia costituzionalmente un divieto). L’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, tuttavia, è un’importante primo passo in avanti.
Questa legge prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, che si è fatta portavoce e firmataria della norma e consente agli omosessuali di avvalersi dello stesso tipo di tutele, consentite anche alle persone eterosessuali.

Il 31 gennaio 2017, per la prima volta nella storia del nostro paese, è stato pienamente riconosciuto il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.
La Corte di Cassazione ha stabilito, che un matrimonio celebrato all’estero deve essere riconosciuto anche nella giurisdizione italiana, qualora almeno uno dei due coniugi sia cittadino di un paese dell’Unione europea, in cui è in vigore il matrimonio egualitario.

Detto questo, l’attuale Ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, in questi pochi mesi di governo, ha già espresso chiaramente le sue posizioni opposte, dichiarando che <<le famiglie gay non esistono>>. Il Premier Conte comunque, ha immediatamente provveduto a rassicurarci che “il governo non cambierà la legge sulle unioni civili”.
Sperando che questi buoni intenti non siano disattesi, proviamo ad approfondire l’iter, che in Europa ha portato a riconoscere sempre più, a macchia d’olio, i diritti LGBT e in cosa consistono le unioni civili, stipulate in Italia.

Che cos’è l’unione civile?

È un’unione, che prevede per la coppia diritti e doveri simili, ma non uguali, a quelli stipulati con il matrimonio. Per celebrarla, basta una dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale, alla presenza di due testimoni. In cosa si differenzia dal matrimonio? Come in quest’ultimo, i due coniugi possono decidere di assumere un unico cognome. Inoltre, entrambi hanno “l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e alla coabitazione”, ma non hanno il vincolo di fedeltà: anche per questo, la cessazione del rapporto può essere fatta, senza ricorrere alla separazione.

Patrimonio

Come per il matrimonio, i partner possono decidere per la comunione o la separazione dei beni.
In caso di morte di uno dei due coniugi, l’altro ha diritto alla pensione di reversibilità e all’eventuale Tfr maturato dal defunto. Per la successione, il superstite ha diritto al 50% del patrimonio del coniuge, mentre la parte restante andrà suddivisa tra gli eventuali figli.

Adozioni

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 del 6 luglio 2017, ha creato un precedente, stabilendo che il figlio biologico del convivente possa essere adottato dal partner. In questo modo, i Tribunali si allineano agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption, all’interno delle unioni civili.

Coppie di fatto

Con la legge Cirinnà, sono state normate anche le coppie di fatto. Queste sono quelle coppie composte da “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tali persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
In materia di assistenza in carcere o in ospedale, i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi. Ciascun convivente può designare l’altro, come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia, che comporti incapacità di intendere e di volere, o in caso di problemi di salute o di morte (donazione di organi, trattamento della salma e celebrazione del funerale).

L’abitazione. In caso di morte di uno dei due coniugi, la convivenza è  al pari del matrimonio. La legge permette al partner di subentrare in un eventuale contratto di locazione o di continuare a vivere nella casa del convivente defunto, per un periodo che va dai 2 ai 5 anni.

Per quanto riguarda il mantenimento. I due conviventi possono sottoscrivere un contratto, dove prevedono la comunione dei beni. In caso di cessazione del rapporto, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro” gli alimenti, in proporzione alla durata della convivenza, “qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.

Foto copertina di Wallace Araujo